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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL GRUPPO TIFO E’ AMICIZIA

 

Art.1 Con l’approvazione del presente statuto, è costituito in Taranto,in forma associativa, il "Gruppo Tifo e’ Amicizia". L’associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Art.2 L’associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati. In particolare, l’associazione orienterà la propria attività nel settore del gioco del calcio,con una speciale professione di simpatia nei confronti della squadra e dei colori del Taranto Calcio. L’associazione ripudia il ricorso ad ogni forma di violenza,morale o materiale,contro rappresentanti del Taranto Calcio o di altre società sportive. Ripudia altresì il ricorso ad ogni forma di aggressione verbale e di discriminazione razziale o territoriale.

Art.3 L’associazione è aperta a tutti; non sono necessari particolari requisiti per farne parte. L’ammissione di nuovi associati viene comunque decisa dal Consiglio Direttivo (C.D.) con delibera a maggioranza qualificata. La conoscenza e l’espressa approvazione delle norme del presente statuto costituiscono condizione essenziale per ottenere l’ammissione.

Art.4 Gli associati hanno i seguenti diritti:

- partecipare all’Assemblea dell’associazione ed alla assunzione delle sue delibere esprimendo il proprio voto;

- partecipare ai raduni e alle manifestazioni organizzate dal Gruppo;

- frequentare la sede dell’associazione;

- ricevere in dotazione materiale pubblicitario e rappresentativo relativo al Taranto Calcio,nonché le didascalie stilate o gradite al Gruppo;

- usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dal Gruppo.

Art.5 Gli associati hanno i seguenti doveri:

- rispettare le norme del presente statuto,nonché quelle deliberate dal C.D.;

- attenersi ad un comportamento ispirato ai criteri della massima correttezza e discrezione in ogni situazione che li veda coinvolti, in modo da non arrecare il minimo discredito all’immagine dell’associazione e del Taranto Calcio;

- versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti.

Art.6 La qualità di associato si perde:

- per recesso volontario,comunicato al C.D. o al Segretario dell’associazione;

- per destituzione deliberata dal C.D. a maggioranza qualificata, in seguito a violazione delle norme previste dall’art.5 del presente statuto.

Art.7 Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei probiviri.

Art.8 L’assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa è titolare di un potere consultivo, che esercita su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal C.D.

Mediante delibera regolarmente approvata l’Assemblea ha la facoltà di proporre al C.D. l’attuazione di nuove iniziative o attività di interesse generale.

Art.9 L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

Il presidente dell’Assemblea stabilisce di volta in volta se il voto deve essere segreto o palese,e le altre modalità di attuazione della votazione.

Art.10 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di associati variabile da 5 a 20. Ne fanno parte permanentemente i fondatori dell’associazione. A questi si aggiungono gli associati,la cui partecipazione al C.D. è approvata a maggioranza qualificata dai componenti di esso. Essi sono eletti per cinque anni e la loro carica è rinnovabile.

Art.11 Si può essere esclusi dal C.D.:

- per dimissioni;

- per perdita della qualità di associato;

- in seguito alla assenza ingiustificata da 3 riunioni del C.D. consecutive.

Art.12 Al C.D. sono devoluti i più ampi poteri per l’amministrazione e per la direzione dell’associazione.

In particolare,il C.D. assolve ai seguenti obblighi:

- elegge nel suo ambito il Presidente,che è anche il Presidente dell’associazione,a maggioranza qualificata;

- delibera sulle domande di ammissione senza obbligo di motivazione;

- delibera sulle proposte di nuove iniziative avanzate dall’Assemblea;

- delibera sulle dimissioni presentate dagli associati e sulle proposte di destituzione;

- determina l’entità delle quote annuali di associazione;

- redige periodicamente una relazione inerente all’attività svolta ed ai programmi futuri dell’associazione;

- nomina i responsabili di eventuali sezioni distaccate dell’associazione;

- provvede allo svolgimento dell’attività del Gruppo e vigila sul normale funzionamento della sede sociale;

- approva il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere;

- adotta tutti i provvedimenti che dovessero apparire necessari in materia comportamentale e finanziaria,al fine di consentire un corretto ed ordinato svolgimento delle attività del Gruppo.

Art.13 Il C.D. viene convocato dal Presidente al termine di ogni riunione,su proposta di almeno 5 componenti. Si riunisce almeno ogni 15 giorni. Il C.D. si intende regolarmente convocato alla presenza dei 2/3 dei suoi componenti.

Delibera di norma, quando non è richiesta per l’approvazione una maggioranza qualificata, a maggioranza assoluta ovvero con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti. Nei casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata, la delibera è approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti. Ad ogni consultazione è ammesso l’intervento di un massimo di due voti per delega di componenti assenti. Ogni componente non può ricevere più di una delega.

Art.14 Il Presidente del C.D. e dell’associazione è eletto per un anno. L’incarico è rinnovabile anche più di una volta. Egli rappresenta il Gruppo nelle manifestazioni ufficiali, agendo nell’ambito della delega conferitagli dal C.D.

Ogni suo atto deve essere preventivamente sottoposto all’approvazione del C.D.

Nomina tra i componenti del C.D. sei collaboratori:

- un Vicepresidente dell’associazione;

- un Segretario;

- un Tesoriere;

- un Addetto alle Pubbliche Relazioni;

- un Coordinatore;

- un Addetto ai rapporti con la stampa.

Ciascuna di tali nomine deve essere approvata dal C.D. Esse hanno la durata di un anno e sono rinnovabili. In caso di necessità, delega ad uno o più componenti del C.D. particolari incarichi o mansioni.

Art.15 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’associazione in giudizio. In caso di suo impedimento temporaneo,viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di urgenza ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del C.D., al cui esame deve comunque immediatamente sottoporre per ottenerne la formale approvazione.

Art.16 Il Presidente ha il dovere di invitare tutti gli associati indistintamente al rispetto e all’attuazione delle norme del presente statuto e delle delibere del C.D. In caso di violazione o presunta tale di uno o più principi contenuti nel presente statuto, il Presidente ha l’obbligo di inserire la questione nell’ordine del giorno della prima riunione del C.D.

Art.17 Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del C.D.,curando un apposito registro.

Art.18 Il Tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la registrazione nell’apposito libro. Inoltre provvede alla compilazione del rendiconto annuale.

Art.19 L’Addetto alle Pubbliche Relazioni cura il rapporto con i terzi.

Art.20 Il collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti dal C.D. a maggioranza qualificata. Risolve, applicando le norme statutarie, le controversie che dovessero sorgere all’interno dell’associazione, non altrimenti ricomponibili, con decisione motivata. Delibera a maggioranza dei suoi componenti nel termine di giorni 15 dal momento in cui è investito della controversia. Il suo giudizio è insindacabile e inoppugnabile.

Art.21 Le entrate finanziarie dell’associazione sono costituite:

- dalle quote sociali obbligatorie e dai contributi volontari degli associati;

- da eventuali elargizioni straordinarie fatte da associati, regolarmente accettate con delibera dal Consiglio Direttivo;

- dalle attività derivanti da organizzazione di trasferte, manifestazioni sportive, ricreative e culturali.

Art.22 Le uscite finanziarie dell’associazione comprendono:

- l’insieme delle spese sostenute per il raggiungimento degli scopi associativi;

- oneri patrimoniali e spese generali di amministrazione;

- spese per l’organizzazione di manifestazioni sportive,ricreative,culturali;

- devoluzioni a scopo di beneficenza.

Art.23 Il fondo comune dell’associazione è costituito:

- da materiale ed attrezzature degli uffici e della sede sociale;

- dagli avanzi di gestione;

- da ulteriori eventuali beni mobili od immobili.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del bene comune o di parte di esso;in caso di recesso non hanno diritto alla restituzione della quota,né dei contributi versati.

Art.24 La partecipazione del Gruppo alle manifestazioni pubbliche è disciplinata dal C.D. mediante assunzione di opportuni provvedimenti.

Art.25 Il comportamento dei rappresentanti del Gruppo a tali manifestazioni deve essere consono allo spirito dell’associazione. E’ considerata disdicevole ogni forma di protagonismo da parte degli associati.

Art.26 E’ fatto esplicito ed inderogabile divieto ai componenti il C.D., come ai singoli associati, di servirsi del nome, del timbro o del simbolo recante il nome dell’associazione per fini personali.

Art.27 E’ fatto esplicito divieto ai componenti il C.D., così come ai singoli associati, di adoperare il nome, il timbro o il simbolo recante il nome della associazione per qualunque scopo e in qualunque occasione, senza averne ottenuto preventivamente l’autorizzazione da parte del C.D. Tale divieto vale anche per i componenti del C.D., titolari delle nomine previste dall’Art.19 del presente statuto, per le attività che esulano dal settore relativo al loro incarico.

Art.28 E’ fatto esplicito divieto ai componenti il C.D., così come ai singoli associati, di abusare della propria qualità di associato e ottenere benefici di qualunque genere da parte di terzi ed in particolare da parte del Taranto Calcio. Tale divieto riguarda qualunque genere di favori o elargizioni, ivi compresi i biglietti di invito per l’accesso gratuito agli stadi.

Art.29 Sono ammissibili delibere di revisione, sostituzione o abrogazione di norme del presente statuto. Il C.D., alla presenza di tutti i suoi componenti, delibera tali modifiche con la maggioranza dei ¾ dei suoi componenti. Non può essere oggetto di revisione la norma di cui all’Art.2; la modifica, sostituzione o abrogazione di tale norma, o di parte di essa, comporta lo scioglimento dell’associazione.

Art.30 Per quanto non previsto dallo statuto,si rinvia alle disposizioni di legge.

 

Il presente Statuto-Atto Costitutivo dell’associazione "Gruppo Tifo e’ Amicizia", costituito da 30 articoli, viene letto ed approvato dai fondatori della associazione in numero di 11, mediante sottoscrizione apposta in calce al presente foglio:

ALTAVILLA Antonio BOFFETTI Alessandro FULLONE Antonio
FULLONE Francesco GENTILE Marco GIRARDI Costantino
MAGGI Giovanni MARTURANO Ignazio RACUGNO Donato
SERIO Antonio TROMBETTI Leonida
Controfirma SOGGIA Fausto

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