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Art.1
Con l’approvazione del presente statuto, è costituito in
Taranto,in forma associativa, il "Gruppo Tifo e’
Amicizia". L’associazione ha durata illimitata, non ha
scopi di lucro, è apolitica e aconfessionale.
Art.2
L’associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte
quelle iniziative ritenute utili per un sano e corretto impiego
del tempo libero degli associati. In particolare, l’associazione
orienterà la propria attività nel settore del gioco del
calcio,con una speciale professione di simpatia nei confronti
della squadra e dei colori del Taranto Calcio. L’associazione
ripudia il ricorso ad ogni forma di violenza,morale o
materiale,contro rappresentanti del Taranto Calcio o di altre
società sportive. Ripudia altresì il ricorso ad ogni forma di
aggressione verbale e di discriminazione razziale o territoriale.
Art.3
L’associazione è aperta a tutti; non sono necessari particolari
requisiti per farne parte. L’ammissione di nuovi associati viene
comunque decisa dal Consiglio Direttivo (C.D.) con delibera a
maggioranza qualificata. La conoscenza e l’espressa approvazione
delle norme del presente statuto costituiscono condizione
essenziale per ottenere l’ammissione.
Art.4
Gli associati hanno i seguenti diritti:
- partecipare
all’Assemblea dell’associazione ed alla assunzione delle
sue delibere esprimendo il proprio voto;
- partecipare
ai raduni e alle manifestazioni organizzate dal Gruppo;
- frequentare
la sede dell’associazione;
- ricevere
in dotazione materiale pubblicitario e rappresentativo
relativo al Taranto Calcio,nonché le didascalie stilate o
gradite al Gruppo;
- usufruire
di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni
predisposte dal Gruppo.
Art.5
Gli associati hanno i seguenti doveri:
- rispettare
le norme del presente statuto,nonché quelle deliberate dal
C.D.;
- attenersi
ad un comportamento ispirato ai criteri della massima
correttezza e discrezione in ogni situazione che li veda
coinvolti, in modo da non arrecare il minimo discredito
all’immagine dell’associazione e del Taranto Calcio;
- versare
la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti.
Art.6
La qualità di associato si perde:
- per
recesso volontario,comunicato al C.D. o al Segretario
dell’associazione;
- per
destituzione deliberata dal C.D. a maggioranza qualificata, in
seguito a violazione delle norme previste dall’art.5 del
presente statuto.
Art.7
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea
degli associati;
- il
Consiglio Direttivo;
- il
Collegio dei probiviri.
Art.8
L’assemblea è costituita da tutti gli associati. Essa è
titolare di un potere consultivo, che esercita su tutte le
questioni sottoposte al suo esame dal C.D.
Mediante delibera regolarmente approvata
l’Assemblea ha la facoltà di proporre al C.D. l’attuazione di
nuove iniziative o attività di interesse generale.
Art.9
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà
più uno degli associati. In seconda convocazione essa è valida
qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera
sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole
della metà più uno dei presenti.
Il presidente dell’Assemblea stabilisce di
volta in volta se il voto deve essere segreto o palese,e le altre
modalità di attuazione della votazione.
Art.10
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di associati
variabile da 5 a 20. Ne fanno parte permanentemente i fondatori
dell’associazione. A questi si aggiungono gli associati,la cui
partecipazione al C.D. è approvata a maggioranza qualificata dai
componenti di esso. Essi sono eletti per cinque anni e la loro
carica è rinnovabile.
Art.11
Si può essere esclusi dal C.D.:
- per
dimissioni;
- per
perdita della qualità di associato;
- in
seguito alla assenza ingiustificata da 3 riunioni del C.D.
consecutive.
Art.12
Al C.D. sono devoluti i più ampi poteri per l’amministrazione e
per la direzione dell’associazione.
In particolare,il C.D. assolve ai seguenti
obblighi:
- elegge
nel suo ambito il Presidente,che è anche il Presidente
dell’associazione,a maggioranza qualificata;
- delibera
sulle domande di ammissione senza obbligo di motivazione;
- delibera
sulle proposte di nuove iniziative avanzate dall’Assemblea;
- delibera
sulle dimissioni presentate dagli associati e sulle proposte
di destituzione;
- determina
l’entità delle quote annuali di associazione;
- redige
periodicamente una relazione inerente all’attività svolta
ed ai programmi futuri dell’associazione;
- nomina
i responsabili di eventuali sezioni distaccate
dell’associazione;
- provvede
allo svolgimento dell’attività del Gruppo e vigila sul
normale funzionamento della sede sociale;
- approva
il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere;
- adotta
tutti i provvedimenti che dovessero apparire necessari in
materia comportamentale e finanziaria,al fine di consentire un
corretto ed ordinato svolgimento delle attività del Gruppo.
Art.13
Il C.D. viene convocato dal Presidente al termine di ogni
riunione,su proposta di almeno 5 componenti. Si riunisce almeno
ogni 15 giorni. Il C.D. si intende regolarmente convocato alla
presenza dei 2/3 dei suoi componenti.
Delibera di norma, quando non è richiesta per
l’approvazione una maggioranza qualificata, a maggioranza
assoluta ovvero con il voto favorevole della metà più uno dei
suoi componenti. Nei casi in cui è richiesta la maggioranza
qualificata, la delibera è approvata con il voto favorevole dei
2/3 dei suoi componenti. Ad ogni consultazione è ammesso
l’intervento di un massimo di due voti per delega di componenti
assenti. Ogni componente non può ricevere più di una delega.
Art.14
Il Presidente del C.D. e dell’associazione è eletto per un
anno. L’incarico è rinnovabile anche più di una volta. Egli
rappresenta il Gruppo nelle manifestazioni ufficiali, agendo
nell’ambito della delega conferitagli dal C.D.
Ogni suo atto deve essere preventivamente
sottoposto all’approvazione del C.D.
Nomina tra i componenti del C.D. sei
collaboratori:
- un
Vicepresidente dell’associazione;
- un
Segretario;
- un
Tesoriere;
- un
Addetto alle Pubbliche Relazioni;
- un
Coordinatore;
- un
Addetto ai rapporti con la stampa.
Ciascuna di tali nomine deve essere approvata
dal C.D. Esse hanno la durata di un anno e sono rinnovabili. In
caso di necessità, delega ad uno o più componenti del C.D.
particolari incarichi o mansioni.
Art.15
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale
dell’associazione in giudizio. In caso di suo impedimento
temporaneo,viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di urgenza
ha la facoltà di adottare provvedimenti di competenza del C.D.,
al cui esame deve comunque immediatamente sottoporre per ottenerne
la formale approvazione.
Art.16
Il Presidente ha il dovere di invitare tutti gli associati
indistintamente al rispetto e all’attuazione delle norme del
presente statuto e delle delibere del C.D. In caso di violazione o
presunta tale di uno o più principi contenuti nel presente
statuto, il Presidente ha l’obbligo di inserire la questione
nell’ordine del giorno della prima riunione del C.D.
Art.17
Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e
del C.D.,curando un apposito registro.
Art.18
Il Tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa, curandone la
registrazione nell’apposito libro. Inoltre provvede alla
compilazione del rendiconto annuale.
Art.19
L’Addetto alle Pubbliche Relazioni cura il rapporto con i terzi.
Art.20
Il collegio dei probiviri è composto da tre associati eletti dal
C.D. a maggioranza qualificata. Risolve, applicando le norme
statutarie, le controversie che dovessero sorgere all’interno
dell’associazione, non altrimenti ricomponibili, con decisione
motivata. Delibera a maggioranza dei suoi componenti nel termine
di giorni 15 dal momento in cui è investito della controversia.
Il suo giudizio è insindacabile e inoppugnabile.
Art.21
Le entrate finanziarie dell’associazione sono costituite:
- dalle
quote sociali obbligatorie e dai contributi volontari degli
associati;
- da
eventuali elargizioni straordinarie fatte da associati,
regolarmente accettate con delibera dal Consiglio Direttivo;
- dalle
attività derivanti da organizzazione di trasferte,
manifestazioni sportive, ricreative e culturali.
Art.22
Le uscite finanziarie dell’associazione comprendono:
- l’insieme
delle spese sostenute per il raggiungimento degli scopi
associativi;
- oneri
patrimoniali e spese generali di amministrazione;
- spese
per l’organizzazione di manifestazioni
sportive,ricreative,culturali;
- devoluzioni
a scopo di beneficenza.
Art.23
Il fondo comune dell’associazione è costituito:
- da
materiale ed attrezzature degli uffici e della sede sociale;
- dagli
avanzi di gestione;
- da
ulteriori eventuali beni mobili od immobili.
I singoli associati non possono chiedere la
divisione del bene comune o di parte di esso;in caso di recesso
non hanno diritto alla restituzione della quota,né dei contributi
versati.
Art.24
La partecipazione del Gruppo alle manifestazioni pubbliche è
disciplinata dal C.D. mediante assunzione di opportuni
provvedimenti.
Art.25
Il comportamento dei rappresentanti del Gruppo a tali
manifestazioni deve essere consono allo spirito
dell’associazione. E’ considerata disdicevole ogni forma di
protagonismo da parte degli associati.
Art.26
E’ fatto esplicito ed inderogabile divieto ai componenti il
C.D., come ai singoli associati, di servirsi del nome, del timbro
o del simbolo recante il nome dell’associazione per fini
personali.
Art.27
E’ fatto esplicito divieto ai componenti il C.D., così come ai
singoli associati, di adoperare il nome, il timbro o il simbolo
recante il nome della associazione per qualunque scopo e in
qualunque occasione, senza averne ottenuto preventivamente
l’autorizzazione da parte del C.D. Tale divieto vale anche per i
componenti del C.D., titolari delle nomine previste dall’Art.19
del presente statuto, per le attività che esulano dal settore
relativo al loro incarico.
Art.28
E’ fatto esplicito divieto ai componenti il C.D., così come ai
singoli associati, di abusare della propria qualità di associato
e ottenere benefici di qualunque genere da parte di terzi ed in
particolare da parte del Taranto Calcio. Tale
divieto riguarda qualunque genere di favori o elargizioni, ivi
compresi i biglietti di invito per l’accesso gratuito agli
stadi.
Art.29
Sono ammissibili delibere di revisione, sostituzione o abrogazione
di norme del presente statuto. Il C.D., alla presenza di tutti i
suoi componenti, delibera tali modifiche con la maggioranza dei ¾
dei suoi componenti. Non può essere oggetto di revisione la norma
di cui all’Art.2; la modifica, sostituzione o abrogazione di
tale norma, o di parte di essa, comporta lo scioglimento
dell’associazione.
Art.30
Per quanto non previsto dallo statuto,si rinvia alle disposizioni
di legge.
Il presente Statuto-Atto Costitutivo
dell’associazione "Gruppo Tifo e’ Amicizia",
costituito da 30 articoli, viene letto ed approvato dai fondatori
della associazione in numero di 11, mediante sottoscrizione
apposta in calce al presente foglio:
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